Novità sulle strade per l'esodo estivo. Sono state emanate nuove norme che aggiornano il codice della strada; alcune di queste norme sono già operative da oggi; alcune entreranno in vigore a partire dal 13 agosto. Per altre ancora i tempi si allungheranno perché la loro validità è legata all'emanazione di regolamenti attuativi.
Lo spirito che ha animato la legge 120/10 è quello di introdurre misure volte a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, sia attraverso l'aggravamento delle sanzioni sia attraverso una serie di disposizioni che intervengono sulla prevenzione, sulla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e viarie e sulla segnaletica stradale.
Vediamo i principali cambiamenti in vigore da oggi 30 luglio:
Aumentano le sanzioni per chi fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella attualmente prevista e per chi circola con un ciclomotore alterato ovvero munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili.
Sancito l'obbligo per il conducente ed il passeggero di minicar l'obbligo di allacciare la cintura di sicurezza. La disposizione si applica solo alle persone a bordo di tali veicoli, dotati sin dall'origine di cinture di sicurezza.
I conducenti di ciclomotori per i quali, al momento del rilascio del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori, siano previsti adattamenti o protesi, devono farne uso durante la guida pena una sanzione identica a quella prevista per i conducenti di veicoli con simili prescrizioni iscritte sulla patente di guida.
Introdotta una norma che punisce alcune particolari categorie di guidatori che hanno assunto bevande alcoliche: in particolare è vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche a:
•giovani di età inferiore a 21 anni, anche se alla guida di veicoli che non richiedono la patente di guida;
•neopatentati nei primi tre anni dal conseguimento della patente B;
•conducenti che esercitino di professione l'attività di trasporto di persone o cose su strada in servizio di piazza, taxi ovvero di noleggio con conducente;
•tutti coloro che si trovino alla guida di veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati;
•conducenti di autoveicoli, comprese le autovetture, che effettuino il traino di un rimorchio (esclusi i carrelli appendice di cui all'articolo 56, comma 4, C.d.S.), quando la massa complessiva del complesso veicolare così formato superi il peso di 3.500 chili. La previsione normativa è estesa, perciò, anche ai conducenti che effettuino il traino di caravan o di rimorchi T.A.T.S. di cui all'articolo 56, comma 2, lettere e) ed f), C.d.S. quando la massa del complesso veicolare superi tale limite.
La conduzione di un veicolo, da parte di una persona appartenente alla categorie indicate, dopo aver ingerito bevande alcoliche in quantità tale da determinare un tasso alcolemico compreso tra 0,0 e 0,5 g/l, costituisce illecito amministrativo e comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 155 euro a 624 euro. La sanzione è raddoppiata, se il conducente ha provocato un incidente stradale.
Quando un conducente rifiuta di effettuare le prove o gli accertamenti sulla persona di cui all'art. 186, commi 3, 4 o 5, C.d.S., è punito con le attuali sanzioni penali: ammenda da 1.500 euro a 6.000 euro, arresto da sei mesi ad un anno), aumentate da un terzo alla metà, nonché con la sospensione amministrativa accessoria della patente di guida da sei mesi a due anni e la confisca del veicolo. Diversamente da quanto previsto per tutti gli altri conducenti che rifiutino l'accertamento alcolimetrico (art. 186, c.7, C.d.S.), qualora la confisca non possa essere applicata perché il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.
Anche per tale illecito, come previsto per il reato di cui all'art. 186, c.7 del codice della strada, il prefetto, con l'ordinanza con cui applica la sospensione provvisoria della patente ai sensi dell'art.223, dispone l'obbligo per il conducente di sottoporsi a visita medica che deve avvenire nel termine di sessanta giorni.
Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti previsti per i casi di cui all'art.186-bis C.d.S. non determina la decurtazione di punti dalla patente di guida.
Divieto di conseguire la patente per i conducenti minorenni
Ai conducenti minori di anni diciotto, trovati alla guida di un veicolo dopo aver assunto bevande alcoliche, ferma restando la loro irresponsabilità per gli illeciti amministrativi correlati alla violazione degli artt. 186-bis ed 186 comma 1, lett. a), C.d.S., dei quali rispondono il genitore o il tutore secondo le regole generali dell'articolo 2 della L.689/1981, è stata prevista l'applicazione di una misura interdittiva del rilascio della patente di guida.
Infatti, l'accertamento dell'assunzione di alcolici comporta, per questi conducenti, un ritardo nel conseguimento della patente di categoria B: il conducente non potrà conseguire la patente prima del compimento del diciannovesimo anno di età, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,0 (zero) e non superiore a 0,5 g/l; il termine si sposta al compimento del ventunesimo anno di età, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l.
Novità in tema di guida in stato di ebbrezza
Viene depenalizzata la condotta di chi guida con tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e non oltre 0,8 g/l, prevedendo la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro.
All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi e la decurtazione di 10 punti dalla patente
Sono state, inoltre, inasprite le sanzioni previste per chi guida un veicolo con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l. In particolare
•è aumentato (da tre a sei mesi) il minimo editale della pena, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l;
•è raddoppiato il periodo di fermo amministrativo del veicolo, se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale;
•è disposta la revoca della patente di guida quando sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ed il conducente abbia provocato un incidente stradale; •er i conducenti di cui all'art. 186-bis C.d.S. che hanno provocato incidenti stradali, le pene previste dall'art. 186, comma 2, lett. b) e c) sono aumentate da un terzo alla metà;
•nei confronti dei conducenti di veicoli commerciali di cui alla lett. d) dell'art. 186-bis, c.2, C.d.S., è sempre disposta la revoca della patente di guida quando sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.
Anche in materia di guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto stupefacenti, si registrano numerose novità. In particolare:
•è aumentato (da tre a sei mesi) il minimo editale della pena prevista per chi guida in stato di alterazione dopo aver assunto stupefacenti;
•è disposta la revoca della patente di guida quando il conducente in stato di alterazione abbia provocato un incidente stradale;
•per i conducenti di cui all'art. 186-bis del codice della strada le pene sono aumentate da un terzo alla metà;
•nei confronti dei conducenti di veicoli commerciali di cui alla lett. d) dell'art. 186-bis del codice, è sempre disposta la revoca della patente di guida. (fonte Polizia di Stato)
Lo spirito che ha animato la legge 120/10 è quello di introdurre misure volte a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, sia attraverso l'aggravamento delle sanzioni sia attraverso una serie di disposizioni che intervengono sulla prevenzione, sulla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e viarie e sulla segnaletica stradale.
Vediamo i principali cambiamenti in vigore da oggi 30 luglio:
Aumentano le sanzioni per chi fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella attualmente prevista e per chi circola con un ciclomotore alterato ovvero munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili.
Sancito l'obbligo per il conducente ed il passeggero di minicar l'obbligo di allacciare la cintura di sicurezza. La disposizione si applica solo alle persone a bordo di tali veicoli, dotati sin dall'origine di cinture di sicurezza.
I conducenti di ciclomotori per i quali, al momento del rilascio del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori, siano previsti adattamenti o protesi, devono farne uso durante la guida pena una sanzione identica a quella prevista per i conducenti di veicoli con simili prescrizioni iscritte sulla patente di guida.
Introdotta una norma che punisce alcune particolari categorie di guidatori che hanno assunto bevande alcoliche: in particolare è vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche a:
•giovani di età inferiore a 21 anni, anche se alla guida di veicoli che non richiedono la patente di guida;
•neopatentati nei primi tre anni dal conseguimento della patente B;
•conducenti che esercitino di professione l'attività di trasporto di persone o cose su strada in servizio di piazza, taxi ovvero di noleggio con conducente;
•tutti coloro che si trovino alla guida di veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati;
•conducenti di autoveicoli, comprese le autovetture, che effettuino il traino di un rimorchio (esclusi i carrelli appendice di cui all'articolo 56, comma 4, C.d.S.), quando la massa complessiva del complesso veicolare così formato superi il peso di 3.500 chili. La previsione normativa è estesa, perciò, anche ai conducenti che effettuino il traino di caravan o di rimorchi T.A.T.S. di cui all'articolo 56, comma 2, lettere e) ed f), C.d.S. quando la massa del complesso veicolare superi tale limite.
La conduzione di un veicolo, da parte di una persona appartenente alla categorie indicate, dopo aver ingerito bevande alcoliche in quantità tale da determinare un tasso alcolemico compreso tra 0,0 e 0,5 g/l, costituisce illecito amministrativo e comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 155 euro a 624 euro. La sanzione è raddoppiata, se il conducente ha provocato un incidente stradale.
Quando un conducente rifiuta di effettuare le prove o gli accertamenti sulla persona di cui all'art. 186, commi 3, 4 o 5, C.d.S., è punito con le attuali sanzioni penali: ammenda da 1.500 euro a 6.000 euro, arresto da sei mesi ad un anno), aumentate da un terzo alla metà, nonché con la sospensione amministrativa accessoria della patente di guida da sei mesi a due anni e la confisca del veicolo. Diversamente da quanto previsto per tutti gli altri conducenti che rifiutino l'accertamento alcolimetrico (art. 186, c.7, C.d.S.), qualora la confisca non possa essere applicata perché il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.
Anche per tale illecito, come previsto per il reato di cui all'art. 186, c.7 del codice della strada, il prefetto, con l'ordinanza con cui applica la sospensione provvisoria della patente ai sensi dell'art.223, dispone l'obbligo per il conducente di sottoporsi a visita medica che deve avvenire nel termine di sessanta giorni.
Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti previsti per i casi di cui all'art.186-bis C.d.S. non determina la decurtazione di punti dalla patente di guida.
Divieto di conseguire la patente per i conducenti minorenni
Ai conducenti minori di anni diciotto, trovati alla guida di un veicolo dopo aver assunto bevande alcoliche, ferma restando la loro irresponsabilità per gli illeciti amministrativi correlati alla violazione degli artt. 186-bis ed 186 comma 1, lett. a), C.d.S., dei quali rispondono il genitore o il tutore secondo le regole generali dell'articolo 2 della L.689/1981, è stata prevista l'applicazione di una misura interdittiva del rilascio della patente di guida.
Infatti, l'accertamento dell'assunzione di alcolici comporta, per questi conducenti, un ritardo nel conseguimento della patente di categoria B: il conducente non potrà conseguire la patente prima del compimento del diciannovesimo anno di età, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,0 (zero) e non superiore a 0,5 g/l; il termine si sposta al compimento del ventunesimo anno di età, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l.
Novità in tema di guida in stato di ebbrezza
Viene depenalizzata la condotta di chi guida con tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e non oltre 0,8 g/l, prevedendo la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro.
All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi e la decurtazione di 10 punti dalla patente
Sono state, inoltre, inasprite le sanzioni previste per chi guida un veicolo con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l. In particolare
•è aumentato (da tre a sei mesi) il minimo editale della pena, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l;
•è raddoppiato il periodo di fermo amministrativo del veicolo, se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale;
•è disposta la revoca della patente di guida quando sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ed il conducente abbia provocato un incidente stradale; •er i conducenti di cui all'art. 186-bis C.d.S. che hanno provocato incidenti stradali, le pene previste dall'art. 186, comma 2, lett. b) e c) sono aumentate da un terzo alla metà;
•nei confronti dei conducenti di veicoli commerciali di cui alla lett. d) dell'art. 186-bis, c.2, C.d.S., è sempre disposta la revoca della patente di guida quando sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.
Anche in materia di guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto stupefacenti, si registrano numerose novità. In particolare:
•è aumentato (da tre a sei mesi) il minimo editale della pena prevista per chi guida in stato di alterazione dopo aver assunto stupefacenti;
•è disposta la revoca della patente di guida quando il conducente in stato di alterazione abbia provocato un incidente stradale;
•per i conducenti di cui all'art. 186-bis del codice della strada le pene sono aumentate da un terzo alla metà;
•nei confronti dei conducenti di veicoli commerciali di cui alla lett. d) dell'art. 186-bis del codice, è sempre disposta la revoca della patente di guida. (fonte Polizia di Stato)
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