martedì, novembre 03, 2009

20° anniversario della Convenzione sui diritti dell'infanzia

Il 20 novembre ricorre il 20° anniversario dell'approvazione, da parte dell'Assemblea Generale dell'ONU, della Convenzione sui diritti dell'infanzia (1989). Per celebrare l'evento, l'UNICEF ha organizzato numerose iniziative a livello nazionale e locale.
Tutti i bambini hanno diritto al nome, tramite la registrazione all'anagrafe subito dopo la nascita, alla nazionalità, hanno il diritto di avere un'istruzione, hanno il diritto di giocare e di essere tutelati da tutte le forme di sfruttamento e di abuso. Hanno il diritto alla vita e alla salute, di esprimere la propria opinione e il diritto ad essere informati. Così recita il testo della Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata dalle Nazioni Unite nel 1989 e ratificata in Italia nel 1991.
Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza è una figura già esistente in molti Paesi europei (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Norvegia, Portogallo, Spagna e Svezia), dove è stata istituita in attuazione di convenzioni internazionali ed europee.
In particolare, la Convenzione sui diritti del fanciullo , approvata a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, prevede che gli Stati firmatari si adoperino per garantire i diritti del fanciullo anche attraverso la creazione di istituzioni specifiche, incaricate di vigilare sul suo benessere.
Inoltre, il documento conclusivo della Sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, svoltasi dall'8 al 10 maggio 2002, al punto 31 afferma che i Governi partecipanti alla Sessione speciale si impegnino ad attuare misure quali, tra le altre, l'istituzione ovvero il potenziamento di organismi nazionali, come i difensori civici indipendenti per l'infanzia.
Infine, il Comitato ONU sui diritti dell'infanzia ha emanato il 31 gennaio 2003 il Commento generale n. 2 concernente il "ruolo delle istituzioni nazionali per i diritti umani in materia di promozione e protezione sui diritti dell'infanzia".
La Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con la legge 20 marzo 2003, n. 77, prevede che gli Stati si attivino per la promozione e l'esercizio dei diritti dei minori attraverso appositi organi con compiti, tra l'altro, di proposta, per rafforzare le disposizioni legislative relative all'esercizio dei diritti dei minori; consultivi, in ordine ai progetti di legge concernenti i diritti dei minori; di informazione, al fine di fornire ai mezzi di comunicazione, al pubblico e a tutti coloro che si occupano delle questioni relative ai minori notizie generali riguardanti l'esercizio dei diritti dei minori; di ascolto dei minori.
Per quanto riguarda l'talia, la figura del Garante è in linea con quanto previsto dalla Costituzione, poichè l'articolo 31, secondo comma, della Costituzione, stabilisce che la Repubblica protegge l'infanzia, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. Inoltre, la Commissione parlamentare per l'infanzia, nella relazione per l'istituzione di un Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza - approvata il 29 luglio 2003 - ha evidenziato la necessità di adeguare la legislazione vigente mediante l'istituzione di un Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza al fine di dare attuazione alle convenzioni internazionali ed europee.

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