martedì, settembre 06, 2011

FEDERGIOCO:MODIFICA DELL’ART. 49 DEL D.Lgs. 231/2007 IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO CHE HA ULTERIORMENTE RIDOTTO IL LIMITE DI DIVIETO D’USO DEL DENARO

In data 13 agosto 2011 con D. Lgs. n. 138/2011, con un provvedimento approvato in via d’urgenza, è stato ulteriormente ridotto il limite di legge previsto dall’Art. 49 del D. Lgs. 231/2007 in tema di lotta al riciclaggio, al di sopra del quale é vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 2.500 euro.
Si tratta della seconda riduzione di soglia del divieto, effettuata nell’arco di poco tempo, rammentiamo infatti che il limite originario di 12.500,00 euro, era stato poi ridotto a 5.000,00 euro dall'art. 20, comma 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
Gli interventi normativi appena citati stanno fortemente preoccupando il mondo imprenditoriale e soprattutto quello delle Case da Gioco autorizzate, in quanto la dinamica dei giochi che si svolgono all’interno dei Casinò è fortemente penalizzante e assolutamente incompatibile con tale divieto e con l’aspetto ludico che ne costituisce la principale attrattiva.
Se il Governo dovesse continuare nel perseguire tale politica di divieti, che stanno pesando in modo insostenibile sull’economia legale del paese, l’attività delle quattro case da gioco autorizzate (Campione d’Italia, SanRemo, Saint-vincent e Venezia) già fortemente compromessa dalla crisi economica che attanaglia il nostro paese, potrebbe giungere ad un punto di non ritorno con ripercussioni gravi sull’economia sana di importanti aree del nostro paese.
Non è il caso di sottovalutare, in questo ambito, i danni economici legati alla fortissima concorrenza che le Case da Gioco stanno subendo, da qualche tempo, da parte del gioco pubblico che si è esteso in modo allarmante su tutto il territorio nazionale, allargando a dismisura la propria offerta sia quantitativa che qualitativa di giochi.
Peraltro da una ricerca sulle disposizioni in vigore nei paesi confinanti (Francia, Svizzera, Austria e Slovenia) che ospitano anch’essi Case da Gioco facilmente raggiungibili dal nostro paese e dai clienti dei nostri casinò, non risulta che esistano limiti all’uso del contante altrettanto rigidi e limitanti della libertà dei cittadini ed una così capillare diffusione di opportunità di gioco.
Si rammenta infine che le Case da Gioco italiane sono già da tempo assoggettate ad una serie stringenti di obblighi a garanzia delle trasparenza e legittimità delle transazioni ivi effettuate:
a) Obbligo di identificazione e registrazione dei dati identificativi di tutti coloro che accedono alla Casa da Gioco, indipendentemente dal valore di fiches acquistate;
b) Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette ai fini del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
La lotta al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite, di cui i Casinò condividono tutti gli obiettivi, che formalmente ha giustificato i recenti interventi governativi, non è il vero scopo di tali interventi che in realtà nascondono (ormai in modo chiaro) la volontà esplicita di giungere alla completa tracciabilità di tutte le transazioni commerciali, anche le più modeste, al solo scopo di giungere a recuperare a tassazione i redditi nascosti al fisco dagli imprenditori disonesti.
Il Decreto 17 febbraio 2011 con il quale sono stati individuati gli indici di anomalia per le Case da Gioco per la segnalazione di operazioni sospette ai fini della prevenzione dei reati di riciclaggio, individua nel ripetuto acquisto di gettoni per contanti, nella mancata partecipazione al gioco e nella conversione dei gettoni in assegno.
L’assegno quindi per colui che intende riciclare rappresenta quindi l’elemento giustificativo del possesso del denaro proveniente da reato presupposto, legittimandone così la provenienza.
Abbassare a € 2.500,00 la soglia la circolazione del contante, sta a significare che il numero di assegni emessi sarà di gran lunga superiore, rendendo difficile il controllo sull’effettivo giocato e favorendo il mascheramento di tutta quella quota di evasione che il Governo si propone di recuperare.
Non è quindi questa però la strada giusta per giungere all’obiettivo di contrastare l’evasione e l’elusione fiscale, il Governo ha infatti in mano ben altri e più sofisticati strumenti per giungere a questo risultato senza strangolare l’economia legale che ha sempre fatto il proprio dovere di contribuente e, nello specifico, ben sapendo che i proventi delle Case da Gioco hanno natura tributaria e, beneficiandone gli Enti Locali proprietari, gli effetti positivi si riverberano sulla collettività.
Richiesta delle quattro Case da Gioco
La richiesta delle Case da gioco, che ricordiamo sono interamente soggette a controllo pubblico, è quella di tornare al limite originario di 5.000,00 euro, limite in grado di assicurare oggettivamente una adeguata tracciabilità dei flussi finanziari rilevanti al fine di un contrasto efficace del fenomeno criminale del riciclaggio di denaro.
La lotta all’evasione e all’elusione fiscale non è un compito che può essere affidato agli imprenditori o ai cittadi, solo leggi ben fatte, ponderate e condivise possono assicurare un risultato strutturale e di lungo respiro in questo delicato settore della vita sociale.
Gli ulteriori obblighi previsti dalla Direttiva Europea Antiriciclaggio e trasfuse nelle norme del D. Lgs. 231/2007 possono senz’altro rimanere tali in quanto, dalle stesse Case da Gioco ritenuti strumenti di efficace contrasto alle potenziali attività di riciclaggio (ad esempio: obblighi di identificazione e registrazione, obbligo di segnalazione di operazioni sospette, obblighi di adeguata verifica della clientela etc.).
Roma, 06 settembre 2011

Nessun commento: