mercoledì, novembre 24, 2010

Il IV Congresso Nazionale dei giudici tributari che si svolgerà a Sanremo dal 26 al 28 novembre


Il IV Congresso Nazionale dei giudici tributari che si svolgerà a Sanremo dal 26 al 28 novembre p.v. cade in un momento particolarmente difficile del nostro Paese, non soltanto sotto l’aspetto economico e finanziario, ma anche politico ed istituzionale.
Sono sottoposte a contestazione tutte le istituzioni di garanzia per la funzione di controllo che esse esercitano, in un clima generale nel quale aumenta l’insofferenza per il rispetto delle regole che sono alla base del corretto funzionamento di ogni ordinamento democratico.
Anche il mondo della giustizia è al centro di vivaci polemiche e registra posizioni fortemente divaricate fra tecnici e politici e fra le stesse forze politiche.
Nemmeno la giustizia tributaria sembra immune da polemiche, amplificate dallo scalpore suscitato di recente da notizie di stampa relative a vicende di rilevanza penale che hanno riguardato alcuni casi di infedele esercizio della funzione giudiziaria.
Da ciò non può trarsi un giudizio negativo sull’assetto vigente della giustizia tributaria sia perché tali episodi non presentano una consistenza statistica superiore a quella che si verifica nelle altre giurisdizioni sia perché il corpo dei giudici tributari è un corpo sano e responsabile, pienamente consapevole della delicatezza e importanza della funzione esercitata e dei doveri che essa comporta.
Le critiche che oggi si muovono all’attuale assetto della giustizia tributaria riguardano soprattutto il livello di preparazione tecnica dei componenti le Commissioni ed il pericolo di condizionamento derivante dall’attività professionale svolta da una parte di essi.
Proprio nell’intento di migliorare tale servizio di giustizia si è ritenuto di promuovere, in sede congressuale, un confronto con i rappresentanti delle istituzioni e degli organismi associativi interessati alla giustizia tributaria su quali possono essere le linee direttrici di una riforma, per giungere, se possibile, a soluzioni se non totalmente, almeno in larga parte condivise.
Non sembra auspicabile l’introduzione di un giudice professionale, che verrebbe ad essere individuato nel giudice ordinario, soprattutto per due motivi.
In primis non migliorerebbe il dato finale dei due gradi di merito, che attualmente registra una percentuale di annullamento delle sentenze delle CTR pari al 33% a fronte dell’analoga percentuale delle sentenze del giudice civile d’appello del 33,5%. Inoltre si perderebbe un processo che, oltre all’assenza di costi , presenta i tempi di definizione delle liti più rapidi di ogni altra giurisdizione (per i due gradi di merito una media di 2 anni).
Ciò non toglie che l’attuale sistema possa e debba essere migliorato.
Va senz’altro garantito un’adeguata professionalità del giudice tributario attraverso non soltanto un sistema di reclutamento che valorizzi i titoli di studio e di specializzazione nelle materie d’interesse tributario, ma anche un costante aggiornamento professionale.
Deve essere mantenuta ferma la composizione mista dei collegi giudicanti, per il carattere interdisciplinare delle questioni tributarie, assicurando tuttavia la piena trasparenza dei suoi componenti, in modo che l’esercizio della funzione non possa dar luogo a situazioni di interferenza o condizionamento dell’autonomo esercizio della funzione giudiziaria, attraverso anche una ragionevole regolamentazione dell’incompatibilità.
Va inoltre riesaminato il trattamento economico, non essendo accettabile che un giudice tributario riceva un compenso fisso mensile di poco più di 200 euro al mese ed un compenso aggiuntivo per ogni ricorso deciso di 20 euro, cui si aggiungono altri 11 euro se è relatore, e che non percepisca nulla per i provvedimenti cautelari.
Va , infine, garantita, a tutela dell’indipendenza dell’esercizio delle funzioni, che i servizi amministrativi di supporto a tale funzione non dipendano dal Ministero dell’Economia e Finanze titolare degli interessi sostanziali oggetto delle controversie tributarie.

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