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domenica, novembre 01, 2009

Tar Calabria: una sentenza che farà sicuramente discutere

E' stata emessa ancora una sentenza sull'assegnazione dei docenti di sostegno. Accolto il ricorso di un alunno disabile patrocinato dalla FLC di Catanzaro: il diritto allo studio non può essere limitato.
Continuano i pronunciamenti dei giudici amministrativi contro la riduzione delle ore di sostegno per gli alunni diversamente abili da parte dell’amministrazione. La FLC Cgil ha recentemente denunciato la grave situazione relativa alle dotazioni organiche per il sostegno, a fronte di un aumento considerevole degli alunni disabili.
Pubblichiamo il comunicato stampa della FLC Cgil di Catanzaro relativo a questa importante pronuncia del Tar della Calabria.
Con quattro recenti sentenze, tra cui la n. 998/2009, il TAR Calabria di Catanzaro si è nuovamente pronunciato sulla questione dell’assegnazione agli alunni disabili del docente di sostegno in rapporto di 1 a 1, in deroga a quello di 1 a 2 previsto dalla norma.
Con una motivazione di ampio respiro, il Giudice Amministrativo ha sottolineato come in tali casi il diritto allo studio vada “coniugato col diritto alla salute, che si pone come un sicuro precetto per il legislatore il quale non può unilateralmente imporne limitazioni, atteso che le norme e l’elaborazione costituzionale giungono a classificarlo come un diritto assoluto insuscettibile di affievolimento, che non cede di fronte alle esigenze collettive” e che l’art.2 commi 413 e 414 della Finanziaria 2008 (Legge n.244/2007) non giustifica l’interpretazione e l’applicazione rigide che l’Amministrazione Scolastica sta operando in tutta Italia, dal momento che le disposizioni richiamate consentono all’Amministrazione la valutazione delle “effettive esigenze” dell’alunno diversamente abile e che la diversa interpretazione operata dall’Amministrazione non risulta difforme dai principi costituzionali.
La FLC Cgil di Catanzaro, che ha patrocinato i ricorsi degli alunni diversamente abili, esprime la propria soddisfazione per l’autorevole riconoscimento delle ragioni degli alunni più deboli espresso dal Tribunale Amministrativo della Calabria e ribadisce il proprio impegno a difesa dei loro diritti. Info e sentenza pubblicata su:http://www.dirittoscolastico.it/tar_calabria_-_sentenza_n9982009_.html

martedì, marzo 03, 2009

Animali: cani pericolosi, ordinanza in vigore entro aprile...

E' arrivata, purtroppo, la tanto annunciata ordinanza del sottosegretario alla Salute Francesca Martini, che il Codacons ha deciso di impugnare dinanzi al Tar del Lazio, non appena entrerà in vigore. Un grave peggioramento rispetto ai successi ottenuti grazie alle ordinanze Sirchia, Storace e Turco. A differenza dei suoi predecessori, che avevano ascoltato le richieste del Codacons, fatte a fronte di aggressioni mortali da parte di pitbull e rotweiller, la Martini ha deciso di abolire la lista delle 17 razze considerate potenzialmente più pericolose, eliminando l'obbligo per i proprietari di questi cani di applicare sia il guinzaglio che la museruola nei luoghi aperti al pubblico, una misura che invece aveva drasticamente ridotto le aggressioni gravi fatte in strada e nei parchi, a differenza di quanto si sostiene nell'ordinanza.In pratica il nuovo provvedimento equipara i pitbull ai cocker, come se fossero ugualmente pericolosi, e, quindi, da un lato stabilisce obblighi ridicoli e spropositati per chi ha un cocker e dall'altro insignificanti per chi ha un pitbull. Così mentre i padroni degli innocui cocker, oltre alla paletta e al sacchettino per le deiezioni, saranno inutilmente costretti a portare con sè anche la museruola per applicarla in caso di un bisogno che non verrà mai, i padroni dei pitbull potranno far circolare nei parchi il loro cane, anche in presenza di bimbi, senza museruola, mettendola solo in caso di bisogno, ossia quando ormai sarà troppo tardi ed il cane avrà già sbranato qualcuno. Un provvedimento contraddittorio, con evidenti carenze di motivazioni che il Codacons ha deciso di impugnare al Tar del Lazio che, non a caso, aveva già confermato la bontà dell'ordinanza Turco sui cani potenzialmente pericolosi sostenendo che nella comparazione degli interessi deve essere considerato prevalente quello della tutela della sicurezza e della salute pubblica, principio ora violato dall'ordinanza Martini che ha considerato prevalente il diritto dei cani alla loro presunta uguaglianza, confondendo peraltro l'aggressività con la pericolosità. Infine non scatta l'obbligo del patentino per chi detiene razze pericolose, come richiesto invece dal Codacons, scaricando la responsabilità sui servizi veterinari, che decideranno "nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose', ossia solo dopo che le aggressioni si sono verificate. (fonte Codacons)